'O Baglive ( Antico mestiere napoletano)
La bagliva era il primo gradino della giustizia
nell'Italia meridionale
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IL Simbolo della Bagliva era la Stadera |
Senza farvi lambiccare
il cervello l'antico mestiere, noto con il termine < 'O Baglive > , è esistito.
“ ‘O Baglive” = il Baglivo, ( o Balio) non è
altro che: il Vecchio Magistrato, noto come Giudice Conciliatore, che
amministrava la giustizia, in materia di cause civili, sanzionando
contravvenzioni, piccoli risarcimenti ed emettendo sentenze di 1° grado.
Tale istituzione fu
sospesa durante il ventesimo secolo a causa delle ripetute guerre e solo a volte, parzialmente svolta, per delega, dai Giudici Onorari di Tribunale o
dai Vice Procuratori Onorari.
Quindi ‘O Baglive è
l’attuale Giudice di Pace, che svolge la funzione del vecchio Giudice Conciliatore.
Solo con la legge 21
novembre 1991 n.
374 fu sancito la figura del Giudice di Pace, che prese il posto del vecchio Giudice
Conciliatore. Con tale Legge fu stabilita l'organico dei Giudici di Pace,
distribuito sul territorio nazionale in 845 sedi. Attualmente, vi sono 2.206 Giudici
di Pace.
Si dovette aspettare,
dopo l’impegno e la lotta insistente dell’Associazione Nazionale dei primi
Giudici di Pace, che l'entrata in funzione dell'istituto venne fissato
ufficialmente Il 1° maggio 1995 dopo che fu più volte procrastinata l’avvio.
Anticamente questo tipo di Giudice è sempre esistitio ed era indicato come giudici inferiori (nell'Italia meridionale) e
messi o notificatori di tribunale (nell'Italia centrale). Nel 1537 il vicerè don Pedro de Toledo riunì
tutti i Tribunali operanti nella Città di Napoli in Castel Capuano.
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Don Alvarez Pedro de Toledo ( Vicere de regbo di Napoli) |
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CASTEL CAPUANO |
La Gran Corte della Vicaria era divisa in quattro ruote, due civili e due criminali. Le Ruote della Giustiza Civile erano : la Regia Camera della Sommaria, che si interessava della Gran Corte Civile della Vicaria e del Tribunale della Zecca. Le Ruote della Giustizia Criminale erano : l Sacro Regio Collegio, la Gran Corte Criminale della Vicaria .
La Regia Camera della Sommaria era competente per le cause finanziarie e fiscali: il patrimonio Reale, l'erario pubblico, le liti tra feudatari e quelle tra i baroni e i lori sudditi. Il Tribunale della Zecca provvedeva al bollo delle unità di misura.
La Giustizia in prima istanza era presieduta dal Tribunale della Bagliva che trattava le cause minori civili di risarcimento danni.
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Castel Capuano nel XVII secolo |
La Bagliva o Baliva era una tassa
prelevata dalla Autorità pubblica preposta all’ applicazione di bolli alle bilance, alle
stadere e alle caraffe, in base alle unità
di misura usate nel luogo. Tale tassa, non sempre periodica, era associata
al controllo da parte della Pubblica Amministrazione degli attrezzi utilizzati
per il peso degli aridi, il volume dei liquidi e ciò a salvaguardia dei diritti
dei consumatori nei confronti dei venditori e reciprocamente.
Con
questo termine si intendeva anche una circoscrizione territoriale, e per certi
versi, amministrativa, che racchiudeva nel suo perimetro due o più Casali
contermini, assumendo il nome del casale principale.
La Bagliva era anche
una Magistratura di grado inferiore. Istituita da Ruggero II nel
1140, essa era composta da un Baglivo di nomina regia, per le terre
demaniali e di nomina baronale, per le terre feudali, da un Giudice e
da un Mastrodatti, detto anche Mastro d'atti.
Questo, nell'antico
Regno di Napoli, era il funzionario che, originariamente addetto alla
redazione e custodia degli atti, ebbe, in seguito, anche funzioni giudiziarie
come supplente dei giudici. I Baglivi svolgevano compiti di polizia urbana e
rurale, riscuotevano vari diritti, imponevano multe ai proprietari di animali
che avessero arrecato danni ai fondi altrui o da quanti avessero fatto uso di
falsi pesi e misure. La
Bagliva si occupava anche delle cause criminali di lieve
importanza come quelle per offese, bestemmie e piccoli furti. In quel tempo, la
bestemmia veniva considerata una piaga sociale e, pertanto, fortemente
combattuta con tutti i mezzi. Un articolo dello Statuto della bagliva recitava:
Se qualcuno abbia
bestemmiato il nome di Dio onnipotente o della Vergine Maria paghi alla Curia
un augustale, e per gli altri Santi due Tareni. Si concede solo per la prima
volta. Se, invero, la bestemmia sia stata ripetuta si osservi il tenore della
Costituzione e delle Prammatiche del Regno.
Le
Prammatiche Aragonesi del 1481 e del 1483 prevedevano, per i bestemmiatori
incalliti, la recisione della lingua e il sequestro di 1/3 dei beni.
Le
baglive vennero abolite con legge 22.5.1808, n°153.
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